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TUTTI I TERMINI PER
COMPRENDERE UN MUTUO!!
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Tutti
noi per accquistare casa decidiamo di "accendere un
mutuo", specialmente se è Prima casa
Questo articolo per non perdersi nei termini tecnici e legali
che sono presenti in un contratto di mutuo o che comunque lo
regolano
ABI:
analisi economica che focalizza l'attenzione sulle relazioni
esistenti tra le più importanti grandezze macro e micro
economiche, allo scopo di un esame strutturale e previsionale
delle stesse. L'analisi può riguardare grandezze aggregate,
come il Prodotto nazionale lordo, l'inflazione, ecc., oppure
su grandezze relative a singole aziende, quali gli utili, il
fatturato, le prospettive di redditività futura.
ABITABILITÀ:
Idoneità di un'unità immobiliare a servire da abitazione
secondo i requisiti stabiliti dalle leggi.
ACCENDERE UN MUTUO:
Termine con cui si indica l'apertura di un mutuo.
ACCOLLO:
E' un contratto tra il debitore (accollato) e un terzo
(accollante), con il quale quest'ultimo assume a suo carico
l'obbligo del debitore di pagare al creditore (accollatario).
Così nella vendita di un immobile gravato da ipoteca a
garanzia di un mutuo bancario, l'acquirente invece di pagare
una parte del prezzo al venditore si assume l'obbligo di
pagare in luogo di quest'ultimo alla Banca la rata di mutuo
non ancora scaduta. In genere le Banche adottano il cosidetto
"accollo *****ulativo" secondo cui il debitore
originario resta comunque obbligato con l'acquirente.
ACCONTO:
Somma di denaro versata dall'acquirente come anticipo sul
prezzo totale di acquisto che, a differenza di una caparra,
dovrà essere restituita interamente dal venditore qualora
l'affare non vada a buon fine.
ADDEBITO CONTINUATIVO:
Disposizione di addebito automatico su conto corrente, spesso
utilizzata per pagare debiti rateali con comodità.
AMMORTAMENTO:
Procedimento di estinzione graduale di un prestito mediante il
rimborso periodico di una rata comprendente una quota di
capitale e una quota in conto interessi secondo un piano,
detto appunto ammortamento. Le quote capitali sono crescenti
mentre quelle interessi sono decrescenti; inizialmente la rata
è dunque composta prevalentemente da interessi, mentre più
si avvicina la scadenza più aumenta la quota capitale
rimborsata.
ANNOTAZIONE IPOTECARIA:
E' l'atto che rende pubblico il trasferimento dell'ipoteca a
favore di altra persona (es. per cessione del credito, per
surrogazione, ecc.).
ANNULLABILITÀ:
Un contratto è annullabile quando è viziato da errore,
violenza, incapacità del soggetto o vizi della volontà. Il
negozio annullabile produce tutti gli effetti a cui era
diretto, ma questi vengono meno in conseguenza dell'azione di
accoglimento della domanda giudiziale promossa da chi ha
interesse.
ASSENSO ALLA CANCELLAZIONE:
Dichiarazione della Banca che acconsente a procedere con
l'eliminazione di un'ipoteca iscritta a suo favore a garanzia
di un debito estinto.
ATTO PUBBLICO:
Do*****ento redatto con particolare forma, stabilita dalla
legge, da un notaio autorizzato ad attribuire all'atto quella
particolare fiducia sulla sua veridicità.
AZIONE REVOCATORIA FALLIMENTARE:
Azione che spetta al Curatore fallimentare. Questa serve a far
dichiarare inefficaci dal Tribunale fallimentare alcuni atti
compiuti dal fallito prima della dichiarazione del suo stato
di insolvenza. La revoca di questi atti ha come conseguenza
che colui che ha ricevuto beni o denaro dall'imprenditore poi
fallito li debba restituire al Curatore, allo scopo di
ottenere parità di trattamento tra tutti i creditori.
CANCELLAZIONE D'IPOTECA:
Operazione che consente l'eliminazione di un'iscrizione
ipotecaria e dei relativi effetti dai registri immobiliari.
Viene di norma ordinata con atto notarile al Direttore
dell'Ufficio del Territorio solo successivamente alla raccolta
dell'assenso alla cancellazione della Banca creditrice a
favore della quale era l'iscrizione ipotecaria.
CAPITALE:
In questo caso specifico si intende quella parte di rata che
serve a restituire, nel tempo stabilito, il finanziamento
richiesto.
CAPARRA:
Clausola inserita in un contratto per rafforzare il vincolo
contrattuale. Se una delle parti si rende inadempiente agli
obblighi assunti, questa è tenuta a pagare la somma
stabilita. La caparra può essere confirmatoria o
penitenziale. La confirmatoria consiste nel consegnare
all'altra parte una somma di denaro a conferma del vincolo
assunto e a titolo di acconto sul prezzo dovuto; se invece
inadempiente è la parte che ha ricevuto la caparra, l'altra
parte può recedere dal contratto e pretendere il doppio di
quanto aveva dato. Diversa è la funzione della "caparra
penitenziale" che costituisce il corrispettivo del
diritto di recedere convenzionalmente dal contratto: chi
recede perde la caparra data o deve restituire il doppio di
quello che ha ricevuto.
CATASTO:
Il catasto è l'inventario dei beni immobiliari esistenti in
uno Stato. Scopo principale del catasto è quello fiscale.
Altre funzioni secondarie ne derivano in quanto dalla
consultazione dei registri catastali si possono rilevare
l'accertamento della proprietà, la stima delle unità
immobiliari, la stima dei terreni.
CATEGORIE CATASTALI:
La formazione delle categorie consiste nell'individuare in
ciascuna zona le varie categorie di immobili. La
qualificazione si basa nel distinguere gli immobili in
funzione della loro destinazione ordinaria e permanente.
CERTIFICATO CATASTALE:
E' un do*****ento rilasciato dall'Ufficio del Catasto da cui
risultano gli estremi identificativi di un immobile, la
classificazione di fabbricati o terreni rispetto alla rendita
catastale e l'indicazione del proprietario.
CLASSE CATASTALE: Ogni categoria viene suddivisa in tante
classi quanti sono i gradi notevolmente diversi delle
rispettive capacità di reddito. Alla classe di minor reddito
viene attribuito il n.1, alla classe di maggior reddito il
numero più alto.
CLAUSOLA
PENALE:
Le parti per rafforzare il vincolo contrattuale inseriscono
nel contratto una clausola con cui stabiliscono quanto dovrà
essere pagato, a titolo di penale, da quella di esse che
dovesse rendersi inadempiente. La clausola penale contiene una
liquidazione anticipata del danno.
COMPRAVENDITA:
E' un contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa verso il corrispettivo di una somma di
denaro (prezzo). La vendita è un contratto consensuale. Per
il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa; la
consegna costituisce una delle obbligazioni del venditore.
COMPROMESSO
E' il contratto con il quale le parti si obbligano a
concludere un futuro contratto di cui fin d'ora viene
determinato l'intero contenuto. Oggetto del contatto è una
prestazione. Il compromesso è denominata anche
"contratto preliminare" o "promessa di
vendita".
COMUNIONE DEI BENI:
Trattasi del regime patrimoniale legale della famiglia
applicato in mancanza di diversa scelta al momento del
matrimonio.
CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO:
Trattasi di un complesso di norme contrattuali predisposte da
uno dei contraenti per assicurare l'uniformità del contenuto
di tutti i rapporti di natura identica. Il cliente di norma
non può discuterle: o aderisce accettandole in blocco o
rifiuta.
CONDOMINIO:
E' una delle figure della comunione molto diffusa
nell'edilizia moderna. Negli edifici si verifica quando gli
appartamenti di cui l'edificio è formato non appartengono
alla stessa persona, ma a persone diverse. Ciascuna di queste
persone è proprietaria esclusiva del proprio appartamento, ma
alcune parti dell'edificio: il suolo, le fondazioni, le scale
ecc., appartengono in comunione ai vari condomini. La
comunione condominiale non è soggetta a scioglimenti.
CONDONO EDILIZIO:
Tra i controlli da effettuare sull'immobile oggetto della
compravendita è quello che riguarda il suo status giuridico e
cioè se esiste o meno quella dichiarazione che va sotto il
nome di condono edilizio (Legge 47/85 e Legge 724/94) che
regola eventuali abusi posti in essere successivamente alla
sua costruzione quali ad esempio l'apertura di una finestra,
la chiusura di un balcone, la copertura di un terrazzo ecc.
Per quanto ovvio, è importante recuperare e verificare tutta
la do*****entazione inerente al relativo condono nonché tutte
le ricevute di versamento effettuate.
CONSOLIDAMENTO DELL'IPOTECA:
Trattasi del momento in cui l'iscrizione dell'ipoteca presso
la Conservatoria dei Registri Immobiliari diventa efficace
giuridicamente.
DANNO PATRIMONIALE:
Tale tipo di danno consiste nel pregiudizio subito dal
creditore per effetto dell'inadempimento. Incombe al creditore
il dovere di non aggravare il danno ricevuto; perciò il
risarcimento non è dovuto per i danni che il creditore
avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
DATA CERTA:
E' uno dei requisiti della forma di un do*****ento o di un
atto. La data consiste nell'indicazione del giorno, del mese e
dell'anno in cui l'atto è stato formato. La data diviene
certa con la registrazione dell'atto presso l'ufficio del
registro.
DATORE D'IPOTECA:
Colui che costituisce un ipoteca a favore di un debito altrui.
DEBITO E RESPONSABILITÀ:
Il debito nasce da una obbligazione che consiste in un
rapporto tra due parti in virtù del quale una di esse
(debitore) è tenuta ad un determinato comportamento a favore
dell'altra parte (creditore). Se il debitore viene meno
all'impegno è possibile ottenere la condanna del debitore
stesso facendo istanza alla magistratura.
DEBITO RESIDUO:
Quota di capitale che la parte mutuataria (il contraente del
mutuo) deve ancora restituire in un mutuo in corso di
ammortamento.
DELEGA:
E' l'atto con il quale una persona conferisce ad un altra il
potere di rappresentanza. La delega serve a rendere noto a
tutti coloro con i quali il rappresentante entrerà in
contatto, che lo stesso è stato autorizzato a trattare.
DEMANIO:
Indica quei beni appartenenti allo Stato, Regione, Provincia e
Comune, che servono in modo diretto al raggiungimento dei fini
pubblici.
DIFFIDA AD ADEMPIERE:
E' una dichiarazione scritta con la quale una parte intima
all'altro contraente di adempiere in un congruo termine alla
sua obbligazione; in mancanza il contratto si intenderà
risolto.
DIMORA:
Luogo in cui la persona attualmente si trova.
DIRITTO D'USO:
E' un tipo limitato di usufrutto. L'uso consiste nel diritto
di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccogliere i
frutti limitati ai bisogni propri e della famiglia. Il diritto
di uso non si può cedere o dare in locazione. Si estingue con
la morte del titolare.
DIRITTO DI ABITAZIONE:
E' un tipo limitato di usufrutto d'abitazione. Consiste nel
diritto di abitare una casa limitatamente ai bisogni propri e
della propria famiglia. Il diritto di abitazione non si può
cedere o dare in locazione. Si estingue con la morte del
titolare.
DIRITTO DI USUFRUTTO:
Consiste nel diritto di godere della cosa altrui. La
caratteristica dell'usufrutto è costituita dalla sua durata
che è temporanea: se nulla è detto si intende costituito per
tutta la durata della vita dell'usufruttuario. L'usufruttuario
può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere
l'ipoteca e può anche dare in locazione le cose che formano
oggetto di usufrutto.
DO*****ENTO:
Per do*****ento si intende ogni cosa idonea a rappresentare un
fatto, in modo da consentire la presa di conoscenza a distanza
di tempo.
DOMICILIO:
Luogo in cui persona ha stabilito la sede principale dei suoi
affari e interessi.
DONAZIONE:
Atto con il quale una persona decide di trasferire
gratuitamente un bene a favore di un terzo.
EROGAZIONE:
Procedimento attraverso il quale viene consegnato al
mutuatario l'importo del mutuo concesso dalla Banca.
ESTINZIONE ANTICIPATA:
Rimborso del capitale residuo in un'unica soluzione prima
della scadenza del finanziamento. A discrezione della banca
erogatrice, può comportare il pagamento di una penale in
percentuale del capitale residuo. L'estinzione può essere
anche parziale.
EURIBOR:
L' Euribor (Euro Interbank Offered Rate) è una delle due
componenti del tasso di interesse del mutuo. Si tratta di un
valore che varia quotidianamente in relazione ai movimenti dei
mercati finanziari, e costituisce il parametro di
indicizzazione del mutuo.
L'Euribor è rilevato come media ponderata dei tassi di
interesse ai quali le banche operanti nell'Unione Monetaria
europea cedono depositi in prestito.
EURIRS:
Tasso interbancario di riferimento utilizzato come parametro
di indicizzazione dei mutui ipotecari a tasso fisso. E'
diffuso giornalmente dalla Federazione Bancaria Europea ed è
pari ad una media ponderata delle quotazioni alle quali le
banche operanti nell'Unione Europea realizzano l'Interest Rate
Swap (vedi I.R.S.).
EVIZIONE:
E' l'insieme degli obblighi che incombono al venditore.
L'evizione è la garanzia che la cosa venduta non appartiene
ad altri che la possano rivendicare. L'evizione si verifica
quando risulta che la proprietà della cosa venduta spetta a
un terzo.
FALLIMENTO:
E' la dichiarazione dello stato di insolvenza di un
imprenditore, ossia l'impossibilità di soddisfare
regolarmente gli impegni assunti. Effetto del fallimento è lo
spossessamento cioè la perdita della disponibilità e
dell'amministrazione dei beni del fallito ed il passaggio
dell'amministrazione al curatore.
FIDEJUSSIONE:
La fideiussione è una garanzia personale che viene rilasciata
da un soggetto diverso (chiamato garante o fideiussore) dal
mutuatario, a garanzia dell'esatto adempimento del contratto
di mutuo. Con la presenza di uno o due garanti la banca può
valutare positivamente una richiesta di mutuo che non sarebbe
altrimenti accoglibile.
Qualora il garante sia un fideiussore egli risponde con tutti
i suoi beni nei confronti della banca creditrice.
FORMA AD SUBSTANTIAM:
Per gli atti di maggiore importanza la legge esige una
particolare forma che è poi quella scritta. In questa ipotesi
la forma è prescritta ad substantiam: l'atto cioè non è
valido se non è fatto con la forma stabilita.
FORZA MAGGIORE:
E' l'impossibilità sopravvenuta che impedisce di effettuare
la prestazione, ossia la prestazione è divenuta impossibile
senza colpa del debitore.
FRUTTI:
I frutti sono beni che provengono da un altro bene come
corrispettivo del godimento che ne venga concesso ad altri.
GARANTE:
Colui che offre la garanzia reale o personale per il debitore.
GARANZIA PER EVIZIONE:
E' l'insieme degli obblighi che incombono al venditore.
L'evizione è la garanzia che la cosa venduta non appartiene
ad altri che la possano rivendicare. L'evizione si verifica
quando risulta che la proprietà della cosa venduta spetta ad
un terzo.
GARANZIA PER I VIZI (della cosa):
La garanzia per i vizi concerne l'immunità della cosa da
difetti che la rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in
modo apprezzabile il valore.
GARANZIA PERSONALE:
E' l'atto con cui un soggetto, obbligandosi personalmente
verso il creditore, garantisce l'adempimento di una
obbligazione altrui. La garanzia è personale perché il
creditore può soddisfarsi sopra il patrimonio di una persona
diversa dal debitore.
GARANZIA REALE:
Ipoteca e pegno sono esempi di garanzie reali. L'ipoteca è un
diritto di garanzia che attribuisce al creditore, in caso di
insolvenza del debitore, il potere di espropriare il bene sul
quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere soddisfatto con
preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita. Il pegno è
anch'esso un diritto reale che il debitore o un terzo concede
al creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel
pegno il possesso della cosa passa al creditore.
GRADO IPOTECARIO:
L'ordine di preferenza tra le varie ipoteche è determinato
dalla data della loro iscrizione. Ogni iscrizione riceve un
numero d'ordine il quale determina il grado dell'ipoteca che
ha una importanza fondamentale perché indica chi dovrà
soddisfarsi per primo.
I.C.I.:
(Imposta Comunale sugli Immobili) Imposta pagata dai
proprietari degli immobili, varia da Comune a Comune e, per la
prima casa, va da 4 al 6 per mille sul valore catastale
dell'immobile.
I.R.S.:
(Interest Rate Swap) Contratto con il quale due parti
concordano di scambiarsi flussi di interessi di differente
natura (in quanto calcolati secondo diversi tassi di
riferimento). In forza di tale contratto il debitore di un
prestito a tasso fisso si impegna a pagare gli interessi di un
prestito a tasso variabile che gravano sull'altro debitore e
viceversa. In tal modo le due parti possono modificare la
natura del proprio debito senza estinguerlo per aprirne uno
nuovo.
I.S.C.:
L' I.S.C. ("Indicatore Sintetico di Costo", in
precedenza identificato con la sigla T.A.E.G.) è un
indicatore del costo totale del mutuo; viene espresso in
percentuale sull'ammontare del prestito concesso.
Nel calcolo dell'I.S.C. sono ricompresi:
il rimborso del capitale;
il pagamento degli interessi;
le spese di istruttoria;
le spese di revisione del finanziamento;
le spese di apertura e chiusura della pratica di credito;
le spese di riscossione dei rimborsi e di incasso delle rate
(se stabilite dal creditore);
le spese di assicurazione o garanzia, imposte dal creditore
(intese ad assicurare il rimborso totale o parziale del
credito);
il costo dell'attività di mediazione svolta da un terzo (se
necessaria per l'ottenimento del credito); ogni altra spesa
contrattualmente prevista connessa con l'operazione di
finanziamento. IMPONIBILE:
E' la cifra sulla quale viene calcolata l'imposta. Per l'ICI
l'imponibile per le unità abitative è dato dalla rendita
catastale dell'immobile aumentata del 5% e moltiplicata per
100.
IMPOSTA CATASTALE:
L'imposta catastale è pari a 129,10 euro, tranne che per
l'acquisto di una seconda casa ad uso privato, nel caso in cui
è pari al 1% del valore dell'immobile.
IMPOSTA DI REGISTRO:
Si tratta di tributi a carico dell'acquirente da pagarsi al
momento della compravendita, sulla base del valore catastale
dell'immobile. Nel caso di acquisto da privato, l'imposta di
registro è pari al 3% del valore dell'immobile per la prima
casa e al 7% del valore per gli altri immobili; nel caso di
acquisto da impresa, l'importo è sempre pari a 129,10 euro.
IMPOSTA IPOTECARIA:
L'imposta ipotecaria è pari a 129,10 euro, tranne che per
l'acquisto di una seconda casa da privato, nel cui caso è
pari al 2% del valore dell'immobile.
IMPOSTA SOSTITUTIVA:
Trattenuta di imposta che sostituisce una serie di altre
imposte operata direttamente da una delle controparti in una
transazione a sfavore dell'altra e per conto del Fisco. Nel
caso di un mutuo è pari allo 0,25% dell'importo erogato.
INSOLVENZA:
L'impossibilità di soddisfare regolarmente l'obbligazione
assunta.
INTERESSI CONVENZIONALI:
Sono gli interessi la cui misura è stabilita dalla volontà
delle parti.
INTERESSI CORRISPETTIVI:
Sono dovuti sulla base della naturale produttività del
denaro. I crediti liquidi ed esigibili producono
automaticamente interessi, detti corrispettivi perchè
rappresentano il corrispettivo del godimento della somma di
denaro.
INTERESSI FISCALMENTE DETRAIBILI:
Gli interessi passivi relativi ad un contratto di mutuo
ipotecario stipulato per l'acquisto dell'abitazione principale
(prima casa), ai sensi della normativa fiscale in vigore, sono
detraibili dall'imposta sui redditi (IRE). Attualmente la
detrazione spetta nella misura del 19% su un importo massimo
complessivo di 3.615,20 euro se sussistono le seguenti
condizioni: l'unità immobiliare è stata adibita ad
abitazione principale entro dodici mesi dall'acquisto;
l'acquisto è avvenuto nei dodici mesi antecedenti o
successivi alla data di stipulazione del mutuo; nel caso di
acquisto d'immobile locato, sia stato notificato al locatario,
entro tre mesi dall'acquisto, atto d'intimazione di licenza o
di sfratto per finita locazione e che entro un anno dal
rilascio dell'immobile da parte del locatore, l'immobile
stesso sia adibito ad abitazione principale. Per ulteriori
informazioni sisuggerisce la visita del sito www.finanze.it
INTERESSI LEGALI:
Sono gli interessi la cui misura è stabilita dalla legge.
INTERESSI MORATORI:
Sono dovuti a titolo di risarcimento del danno provocato nel
patrimonio del creditore dal ritardo nell'adempimento.
IPOTECA:
E' un diritto reale di garanzia che attribuisce al creditore,
in caso di insolvenza del debitore, il potere di espropriare
il bene sul quale l'ipoteca è stata iscritta e di essere
soddisfatto con preferenza sul prezzo ricavato dalla vendita.
L'ipoteca si estingue automaticamente dopo venti anni, quindi
per mutui di durata superiore va rinnovata.
ISCRIZIONE IPOTECARIA:
La pubblicità ipotecaria si attua con l'iscrizione
dell'ipoteca sul bene dato in garanzia. L'iscrizione è l'atto
con il quale l'ipoteca prende vita e si esegue presso la
Conservatoria dei Registri Immobiliari del luogo in cui si
trova l'immobile.
ISTRUTTORIA:
L'istruttoria è la fase che segue la richiesta di ottenere un
mutuo: durante l'istruttoria la banca compie una attenta
valutazione delle capacità di rimborso dei richiedenti. Sono
in particolare oggetto di valutazione la "capacità di
credito" (volta tra l'altro a verificare eventuali
insolvenze passate dei richiedenti), la "capacità di
reddito" (attitudine a produrre nel tempo un reddito
sufficiente a pagare le rate del mutuo) e il valore del bene
immobile su cui si iscriverà l'ipoteca. Qualora l'esito
dell'istruttoria non fornisca sufficienti garanzie di
restituzione del prestito, la banca respinge la richiesta.
IVA (Imposta sul Valore Aggiunto):
L'IVA sulle transazioni immobiliari è dovuta solo nel caso di
acquisto da impresa, in misura pari al 4% del valore
dell'immobile per la prima casa e del 10% del valore per altre
abitazioni.
LIBOR:
(London Interest Bank Offered Rate) Parametro d'indicizzazione
applicato ai mutui, nello specifico è tasso di interesse che
viene utilizzato sul mercato Londinese per i prestiti fra le
Banche. Il Libor è comunicato ogni giorno dall'Associazione
delle Banche inglesi e ha valore per gli scambi del giorno
successivo.
MANUTENZIONE ORDINARIA:
Consiste nel riparare e rinforzare senza alcuna formalità
amministrativa parti della struttura, delle murature e della
copertura di un edificio. Riparare e sostituire le finiture
interne delle costruzioni, installare serramenti, installare e
spostare pareti mobili. All'esterno dei fabbricati vengono
considerati di manutenzione ordinaria il ripristino della
facciata, la riparazione e sostituzione degli infissi, il
rifacimento del tetto, l'installazione di grate, interventi di
manutenzione del verde.
MANUTENZIONE STRAORDINARIA:
Per realizzare gli interventi di manutenzione straordinaria
occorre presentare un progetto edilizio e l'autorizzazione può
essere ottenuta anche con il silenzio assenso entro 90 giorni
dalla presentazione della domanda. Consiste nel realizzare
interventi riguardanti il consolidamento, il rinnovamento e la
sostituzione di parti delle strutture delle costruzioni.
MEDIATORE:
Caratteristica del mediatore è la sua autonomia e la sua
imparzialità. Il mediatore è colui che mette in relazione
due o più parti per la conclusione di un affare senza essere
legato ad alcuna di esse. Se l'affare è concluso per effetto
del suo intervento questo ha diritto alla provvigione
(compenso) da ciascuna delle parti.
MODELLO 101/740/UNICO:
Do*****enti attraverso i quali la Banca rivela la capacità di
reddito delle persone fisiche che effettuano richieste di
finanziamenti.
MORA DEL CREDITORE:
Avviene quando vi sia divergenza tra le parti circa l'entità
della prestazione e che il creditore non vuole accettare ciò
che il debitore vuol prestare. La mora ha luogo quando il
creditore senza legittimo motivo si rifiuta di ricevere il
pagamento offertogli dal debitore.
MORA DEL DEBITORE:
In caso di mancato o ritardato pagamento di una rata il
debitore può essere dichiarato moroso; egli sarà quindi
tenuto a pagare gli interessi di mora (o moratori) per
risarcire la banca del danno derivante dal ritardato pagamento
della rata rispetto alla scadenza prefissata. I tassi di mora
vengono determinati in misura superiore del 2% rispetto al
tasso pattuito per il finanziamento. La Banca può invocare,
come causa di risoluzione del contratto di mutuo, il ritardato
pagamento della rata quando si sia verificato per almeno sette
volte, anche non consecutive.
MUTUANTE:
Banca o finanziaria che concede il mutuo.
MUTUATARIO:
Una o più persone alle quali viene intestato il contratto di
mutuo, le quali si impegnano a rimborsare il finanziamento.
MUTUO:
Il mutuo è un contratto di finanziamento a medio/lungo
termine concesso per l'acquisto di un immobile. Si tratta del
più importante contratto di prestito, e consiste nel
trasferimento di una somma di denaro da un soggetto (la banca)
ad un altro soggetto (chiamato "mutuatario"). Il
mutuatario si assume l'obbligo di restituire alla banca la
somma ricevuta secondo le modalità stabilite nel contratto.
Il trasferimento è a titolo oneroso: ciò significa che il
mutuatario deve corrispondere alla banca gli interessi
relativi al capitale prestato.
MUTUO IPOTECARIO:
Particolare tipo di mutuo a media e lunga durata garantito da
ipoteca su immobili.
MUTUO CHIROGRAFARIO:
Particolare tipo di mutuo generalmente con durata massima di
cinque anni in cui non è prevista garanzia ipotecaria, ma
viene richiesta la garanzia personale del richiedente o di
terzi. In genere viene utilizzato per mutui fino a 50 milioni
per finanziare interventi di manutenzione straordinaria in
appartamenti o nelle parti comuni condominiali.
NORMA GIURIDICA:
Si chiama norma ciascuna delle regole che disciplinano la vita
organizzata della comunità. La norma giuridica ha lo scopo di
contribuire all'organizzazione di un gruppo.
NOTA DI TRASCRIZIONE:
Do*****ento che attesta l'avvenuta registrazione della
compravendita e dell'atto di mutuo.
NUDA PROPRIETÀ:
Possesso di un bene utilizzato da qualcun altro. Il nudo
proprietario non paga le imposte di proprietà né le spese
condominiali di gestione.
OBBLIGAZIONE:
Consiste in un rapporto tra due parti in virtù del quale una
di esse (debitore) è tenuta ad un determinato comportamento a
favore dell'altra parte (creditore).
ONERE:
Clausola accessoria che si appone allo scopo di limitare una
liberalità. La limitazione può consistere in un obbligo di
dare, di fare o di non fare qualcosa.
ONERI ACCESSORI:
Rappresentano tutte le spese da sostenere per accendere e per
rimborsare il mutuo. Rientrano sotto questa voce le spese per
l'istruttoria della pratica, la perizia sull'immobile, la
parcella del notaio, le commissioni per l'incasso delle rate,
le spese per la cancellazione dell'ipoteca etc.
ONERI DETRAIBILI:
(Vedi Interessi fiscalmente detraibili)
PARAMETRO DI INDICIZZAZIONE:
Indice al quale si riferiscono i mutui a tasso variabile. Tra
i parametri utilizzati i più diffusi sono l'EURIBOR e il
LIBOR.
PATRIMONIO:
E' il complesso dei beni attivi e passivi che fanno capo ad
una persona.
PEGNO:
E' un diritto reale che il debitore o un terzo concede al
creditore su una cosa mobile a garanzia di un credito. Nel
pegno il possesso della cosa passa al creditore.
PERIZIA:
Valutazione del valore dell'immobile da dare in garanzia
effettuata da un tecnico abilitato a tale ruolo.
PERTINENZA:
E' una cosa posta a servizio o ad ornamento di un'altra cosa,
senza costituirne parte integrante ma in funzione di
accrescerne l'utilità o il pregio. Esempi di pertinenza: il
box, la cantina destinati al servizio di una casa di
abitazione.
PIANO D'AMMORTAMENTO:
Il piano di ammortamento stabilisce l'ammontare delle rate con
cui il mutuo viene gradualmente rimborsato.
PIGNORAMENTO:
La forma più importante del processo esecutivo che ha per
oggetto l'espropriazione dei beni del debitore nel caso in cui
non adempia al pagamento della somma di denaro dovuta. Le
forme di questo procedimento sono regolate dal codice. Il
pignoramento è l'atto con cui si assoggetta il bene
all'azione esecutiva e quindi alla sua vendita.
POSSESSO:
Il possesso consiste nell'avere la disponibilità della cosa,
ossia nell'avere la possibilità di utilizzarla e di
esercitare su di essa qualunque potere.
PREAMMORTAMENTO:
Periodo iniziale nel quale sono previste rate ridotte
costituite dalla sola quota di interessi. PRELAZIONE: E' il
diritto di soddisfarsi sui beni del debitore a preferenza di
altri debitori. Le cause legittime di prelazione, ossia le
cause in virtù delle quali la legge assicura questa
preferenza, sono il pegno, l'ipoteca e i privilegi.
PRELIMINARE:
E' il contratto con il quale le parti si obbligano a
concludere un futuro contratto di cui fin d'ora viene
determinato l'intero contenuto.Oggetto del contatto è una
prestazione di fare. La promessa di vendita è denominata
anche "promessa di vendita" o
"compromesso".
PRESCRIZIONE:
Produce l'estinzione di un diritto per effetto dell'inerzia
del titolare del diritto stesso che non lo esercita o non lo
usa per il tempo stabilito dalla legge.
PRESTAZIONE:
E' il comportamento al quale il debitore si è obbligato a
dare o a fare qualche cosa.
PREZZO: Di regola il prezzo è determinato dalle parti. La
determinazione può anche essere rimessa ad un terzo (arbitratore)
appositamente nominato. È nulla per mancanza di un elemento
essenziale la vendita in cui il prezzo non sia né
implicitamente né espressamente determinato né
determinabile.
PRIVILEGIO:
E' la preferenza (prelazione) che la legge accorda al
creditore in considerazione della causa del credito. Alcuni
crediti, come le spese di alimentazione del debitore e della
famiglia o perché concernono l'interesse finanziario dello
Stato, sono preferiti ad altri. Il privilegio è stabilito dal
legislatore. Le parti infatti non possono creare altri
privilegi oltre quelli stabiliti dalla legge.
PROCURA:
E' l'atto con il quale una persona conferisce ad un altra il
potere di rappresentanza. La procura serve a rendere noto a
tutti coloro con i quali il rappresentante entrerà in
contatto, che lo stesso è stato autorizzato a trattare.
PROMESSA DI VENDITA:
E' il contratto con il quale le parti si obbligano a
concludere un futuro contratto di cui fin d'ora viene
determinato l'intero contenuto. Oggetto del contatto è una
prestazione di fare. La promessa di vendita è denominata
anche "contratto preliminare" o
"compromesso".
PROPOSTA:
E' un atto che precede il perfezionamento del contratto e
consiste nella dichiarazione del proponente a dare o fare
qualcosa. La volontà contrattuale si perfeziona con l'accordo
o con il consenso di colui al quale la proposta è destinata.
PROPRIETÀ:
E' il diritto di godere e di disporre della cosa in modo pieno
ed esclusivo entro i limiti stabiliti dalla legge.
PROVVIGIONE:
E' il compenso che spetta all'intermediario a fronte della
prestazione dallo stesso effettuata.
RATA:
Pagamento da effettuare periodicamente per estinguere il
debito. La cadenza dei pagamenti viene stabilita dal
contratto.
RATA:
Le rate rappresentano le quote in cui viene suddiviso il
debito contratto da un mutuatario, che ha così la possibilità
di estinguerlo gradualmente. Vengono pagate ad intervalli
periodici, di regola mensili e nel loro insieme costituiscono
il cosiddetto piano di ammortamento. Ogni rata ha due
componenti: una quota capitale ed una quota interessi. Il
rapporto fra i due elementi che compongono le singole rate
varia continuamente. La riduzione del capitale avviene in modo
progressivo: inizialmente la quota interessi è quella più
rilevante; a mano a mano che il capitale viene restituito
diminuisce l'ammontare degli interessi ed aumenta la quota
capitale. Il ritardato o il mancato pagamento fa scattare
l'applicazione degli "interessi di mora".
REGIME PATRIMONIALE DEI CONIUGI:
Vedi anche: Separazione dei beni. Gli acquisti compiuti dai
due coniugi insieme e/o separatamente durante il matrimonio
costituiscono oggetto di comunione.
REGISTRAZIONE:
Consiste nel deposito del do*****ento o contratto presso
l'Ufficio del Registro, serve prevalentemente a scopi fiscali.
Può avere importanza anche sotto l'aspetto del diritto
privato, in quanto costituisce il mezzo di prova per
dimostrare la data di una scrittura privata di fronte ai
terzi. L'omissione della registrazione non produce l'invalidità
del contratto, ma ne impedisce l'esibizione in giudizio finché
non sia avvenuta la registrazione e non sia pagata la sanzione
pecuniaria per la ritardata registrazione.
REGISTRI IMMOBILIARI:
Servono ad accertare le vicende dei beni. In particolare per
appurare se una determinata proprietà risulta venduta, o no,
ad altre persone oppure se è gravata da ipoteca o privilegi.
REGOLAMENTI COMUNALI:
Stabiliscono la distanza degli edifici e le norme dettate
nell'interesse generale (es. l'igiene e l'estetica edilizia).
Il regolamento comunale integra le disposizioni previste dal
codice civile.
REGOLAMENTO DI CONDOMINIO:
Vedi anche Condominio. Nei condomini è obbligatoria la
formazione del Regolamento. Esso contiene le norme circa l'uso
delle cose comuni e la ripartizione delle spese ed è
approvato dalla assemblea con la maggioranza richiesta.
RELAZIONE NOTARILE:
Do*****ento rilasciato dal Notaio da cui risulta che
l'immobile offerto in garanzia per il finanziamento è libero
da gravami che potrebbero limitarne la disponibilità.
RENDITA:
Con questa espressione si intende qualunque prestazione
periodica (annuale, mensile ecc.…) avente per oggetto
denaro.
RENDITA CATASTALE:
Il reddito immobiliare o tariffa esprime, in moneta legale, la
rendita media unitaria che si ricava da ciascuna unità, al
netto di spese e al lordo di imposte e tasse. La rendita
catastale viene determinata analiticamente per ogni categoria
e classe su un certo numero di unità immobiliari tipo.
RESIDENZA:
Luogo in cui la persona ha la dimora abituale.
RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE DEL DEBITORE:
Tutti i beni del debitore possono essere espropriati dal
creditore se il debitore viene meno al suo dovere di adempiere
quanto dovuto. Di qui la regola secondo cui il debitore
risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi
beni presenti e futuri.
RESPONSABILITÀ PER ATTO ILLECITO:
L'ordinamento giuridico impone a ciascuno il dovere di non
arrecare danni ad altri. Se il danno è prodotto senza
intenzione e senza negligenza, nessuna sanzione è applicata.
Se invece la persona ha agito con intenzione (dolo) o con
negligenza (colpa), l'ordinamento giuridico pone a suo carico
l'obbligo di risarcire il denaro.
RIBOR:
(Roma Interbank Offered Rate) Tasso interbancario di
riferimento utilizzato fino al 1998;ora si utilizza l'EURIBOR.
Indicava il tasso a cui le Banche si scambiavano il denaro
sulla piazza di Roma.
R.I.D.:
(Rimessa Interbancaria Diretta) Disposizione di addebito
automatico su conto corrente, spesso utilizzata per pagare
debiti rateali con comodità.
RIDUZIONE DELL'IPOTECA:
Atto mediante il quale si diminuisce la somma originariamente
iscritta o si restringe l'ipoteca ad una parte soltanto dei
beni.
RINEGOZIAZIONE:
Operazione con la quale è possibile chiedere alla Banca la
revisione delle condizioni dei vecchi mutui gravati da tassi
fissi eccessivamente elevati. Nel valutare l'opportunità di
rinegoziare un mutuo bisogna fare attenzione alle spese di
rinegoziazione e alle nuove condizioni applicate. Tuttavia, in
presenza di mutui a tassi troppo onerosi, l'ipotesi della
rinegoziazione non è l'unica. Una valida alternativa da
analizzare è quella di estinguere del tutto il vecchio mutuo
ancora attivo, sia pure pagando la penale alla Banca per
l'estinzione anticipata e stipularne un altro con una Banca
diversa (o anche con la stessa Banca) a tassi di mercato. La
convenienza di questa ipotesi dipende da quattro elementi: la
differenza tra il vecchio e il nuovo tasso, il capitale ancora
da rimborsare, la vita residua del mutuo e l'entità della
penale e delle spese.
RISTRUTTURAZIONE:
Vedi anche: Manutenzione ordinaria e/o straordinaria. Sotto la
voce ristrutturazione sono compresi gli interventi che
riguardano un edificio nella sua interezza, sia all'interno
che all'esterno. Sono le trasformazioni che comportano
cambiamenti sostanziali: cambio dell'uso, aspetto estetico,
dimensioni dell'edificio.
ROGITO NOTARILE:
Atto definitivo della compravendita. È un atto pubblico da
stipularsi davanti al Notaio che successivamente si occuperà
di trascrivere il passaggio di proprietà nei registri
immobiliari e segnalare la variazione al catasto.
SAGGIO DI INTERESSE:
La misura degli interessi è denominata: tasso o saggio. Il
tasso o saggio si distingue in legale e convenzionale: il
primo è fissato dal legislatore; il secondo dalle parti.
SCADENZA:
Consiste in un avvenimento futuro e certo entro il quale
debbono essere adempiuti gli impegni assunti.
SEPARAZIONE DEI BENI:
I coniugi possono convenire che ciascuno di essi conservi la
titolarità esclusiva dei beni acquistati durante il
matrimonio. La scelta del regime va effettuata al momento del
matrimonio o per atto pubblico con annotazione a margine
dell'atto di matrimonio.
SERVITÙ:
Consiste nel peso imposto sopra un bene immobile per l'utilità
di un altro bene immobile appartenente a diverso proprietario.
E' essenziale un rapporto di servizio tra i due beni per cui
il bene dominante si avvantaggia della limitazione che subisce
quello servente.
SIMULAZIONE:
Simulare significa fingere. Nell'atto simulato le parti,
d'accordo fra loro, fingono di porre in essere un contratto,
ma in realtà non vogliono che si producano gli effetti di
questo contratto. Vi è quindi un contrasto fra la
dichiarazione e l'effettiva volontà di chi fa la
dichiarazione stessa. Accanto all'atto simulato vi è una
contro-dichiarazione che è l'atto con cui si toglie valore a
quello simulato.
SPESE D'ISTRUTTORIA:
Rimborso chiesto dalla Banca per l'espletamento delle pratiche
e formalità necessarie all'erogazione della somma finanziata.
SPESE PERIODICHE O AMMINISTRATIVE:
Rimborso chiesto dalla Banca per l'espletamento delle pratiche
e formalità necessarie alla gestione annuale della pratica di
finanziamento oppure per le spese relaitve all'incasso delle
rate.
STATO D'AVANZAMENTO:
Termine tecnico con il quale in edilizia si determina
l'ammontare dei lavori svolti nella costruzione di un
immobile.
SPREAD:
Lo spread è una delle due componenti del tasso di interesse
di un mutuo; si tratta di un valore stabilito contrattualmente
che rimane fisso nel tempo e che costituisce la remunerazione
per la banca. Sommata ad uno specifico tasso di riferimento
preso sul mercato, determina il tasso di interesse applicato
al mutuo.
SUPERFICIE:
Tutto ciò che sta sopra o sotto il suolo appartiene al
proprietario del suolo stesso. Il proprietario del suolo può
attribuire ad altri il diritto di superficie. La superficie
consiste o nella proprietà della costruzione separata dalla
proprietà del suolo o nel diritto che il proprietario del
suolo concede ad altri, di fare al di sopra del suolo una
costruzione.
TAEG (TASSO ANNUO EFFETTIVO GLOBALE):
Si tratta del tasso che esprime il costo effettivo di un
prestito personale, tenendo conto anche di tutte le
commissioni e le spese sostenute per ottenere il finanziamento
e per pagare le rate.
TAN (TASSO ANNUALE NOMINALE):
Contrariamente al TAEG questo valore indica esclusivamente la
misura degli interessi dovuti su un prestito senza tenere
conto delle spese.
TASSO A REGIME:
Tasso effettivamente pagato che tiene conto del parametro
d'indicizzazione (EURIBOR) e dello SPREAD. Questo entra in
vigore allo scadere del periodo di validità del "Tasso
d'ingresso".
TASSO DI INTERESSE:
La misura degli interessi è denominata: tasso o saggio. Il
tasso o saggio si distingue in legale e convenzionale: il
primo è fissato dal legislatore; il secondo dalle parti.
TASSO D'INGRESSO:
Il tasso di ingresso è quello che viene applicato nel periodo
di preammortamento, cioè nel periodo che va dal momento di
erogazione del mutuo all'inizio dell'ammortamento dello
stesso. Il tasso d'ingresso è solitamente inferiore rispetto
al tasso applicato "a regime".
TASSO FISSO:
Formula in cui l'ammontare degli interessi viene determinata
all'inizio e non varia più per tutta la durata del prestito.
TASSO MISTO:
Formula in cui è prevista la possibilità per il mutuatario
di cambiare una o più volte nel corso del contratto e a
scadenze prestabilite la modalità di calcolo degli interessi
(da tasso fisso a variabile e viceversa).
TASSO VARIABILE:
Formula in cui l'ammontare degli interessi dipende
dall'andamento di un indice di riferimento legato al costo del
denaro. Se i tassi sono in salita la rata aumenta se sono in
discesa anche le rate si alleggeriscono.
TASSO VARIABILE CON CAP:
Formula in cui l'ammontare degli interessi dipende
dall'andamento di un indice di riferimento legato al costo del
denaro ma, a differenza del tasso variabile standard,
l'opzione CAP permette di fissare a priori un tetto massimo
(detto CAP rate) al tasso di interesse per tutelarsi da
possibili oscillazioni verso l'alto dei tassi di interesse. La
peculiarità di questi mutui sta nel fatto che il tasso di
interesse non potrà mai andare oltre un certo limite
predefinito dal contratto stesso: se il tasso d'interesse è
inferiore al tetto massimo, il calcolo degli interessi sarà
conforme al mutuo a tasso variabile; se il tasso dovesse
aumentare, e superare la soglia del tetto massimo, non si
pagherà mai un tasso superiore alla soglia stabilita nel
contratto. A questa sicurezza corrisponde generalmente uno
spread leggermente più alto.
TEG (TASSO EFFETTIVO GLOBALE):
E' il tasso medio che esprime il costo effettivo del mutuo,
tenendo conto di tutte le spese, commissioni e di possibili
tassi di ingresso o promozionali. Si tratta di un buon
indicatore per paragonare due mutui tra di loro.
TERMINE:
Il termine consiste in un avvenimento futuro e certo dal quale
(termine iniziale) o fino al quale (termine finale) debbano
prodursi gli effetti del contratto. TERZO Contrapposto al
concetto di "parte" è quello di "terzo".
Terzo è colui che non è parte o soggetto del negozio
giuridico che non produce effetti né a favore né a danno del
terzo.
TERZO DATORE DI PEGNO:
Il pegno può essere concesso anche da un soggetto estraneo al
rapporto obbligatorio principale. La figura del terzo datore
di pegno si distingue dal fideiussore. Entrambi garantiscono
il debito di un terzo ma mentre il fideiussore risponde con
tutti i suoi beni, il terzo datore solo con il bene su cui è
costituito il pegno.
TERZO DATORE DI IPOTECA:
L'ipoteca può essere concessa, così come il pegno, anche da
un terzo. La figura di questo terzo datore si distingue dal
fideiussore. Infatti mentre il fideiussore risponde con tutti
i suoi beni, il terzo datore di ipoteca risponde solo con il
bene su cui è costituita l'ipoteca.
TRANSAZIONE:
La transazione è il contratto con cui le parti , mediante
reciproche concessioni, pongono fine ad una lite.
TRASCRIZIONE:
La trascrizione nei Pubblici Registri Immobiliari è un mezzo
di pubblicità che si riferisce agli immobili. Essa serve a
far conoscere ai terzi le vicende giuridiche di un immobile.
TRATTATIVE PRECONTRATTUALI:
Per arrivare alla conclusione del contratto, le parti svolgono
delle trattative per giungere ad un accordo. Durante queste
trattative le parti devono comportarsi secondo buona fede. Se
violano questa regola le parti incorrono in una particolare
responsabilità: quella precontrattuale.
USO:
E' un tipo limitato di usufrutto. L'uso consiste nel diritto
di servirsi di un bene e, se è fruttifero, di raccogliere i
frutti limitati ai bisogni propri e della famiglia. Il diritto
di uso non si può cedere o dare in locazione. Si estingue con
la morte del titolare.
USUCAPIONE:
E' il mezzo in virtù del quale, per effetto del possesso
protratto per un certo tempo, si produce l'acquisto della
proprietà e dei diritti reali di godimento.
USUFRUTTO:
Consiste nel diritto di godere della cosa altrui. La
caratteristica dell'usufrutto è costituita dalla sua durata
che è temporanea: se nulla è detto si intende costituito per
tutta la durata della vita dell'usufruttuario. L'usufruttuario
può cedere ad altri il proprio diritto, può concedere
l'ipoteca e può anche dare in locazione le cose che formano
oggetto di usufrutto.
USURA:
La misura degli interessi è condizionata da un limite
oggettivo rappresentato dalla "usura", termine che
designa in genere un prestito di denaro ad alto interesse. Il
Ministero del Tesoro rileva trimestralmente il Tasso Effettivo
Globale Medio (comprensivo di commissioni di remunerazioni a
qualsiasi titolo e spesa, escluse quelle per imposte e tasse)
degli interessi praticati dalle Banche e dagli intermediari
finanziari nel corso del trimestre precedente per operazioni
della stessa natura. I tassi medi come sopra rilevati e
pubblicati nella Gazzetta Ufficiale, aumentati della metà,
costituiscono il livello massimo oltre il quale si configura
il reato di usura. Se per ipotesi sono convenuti interessi
usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo
nella misura legale.
U.T.E.:
(Ufficio Tecnico Erariale) Ufficio dove ai beni immobili viene
attribuita una rendita catastale.
VALORE CATASTALE:
Valore fiscale di un immobile calcolato in base alle tariffe
d'estimo (maggiorate del 5%) moltiplicate per i vani. Così si
è ottenuto la "rendita catastale" che va ancora
moltiplicata per 100 nel caso di abitazioni, per 50 nel caso
di uffici e per 34 nel caso di negozi.
VENDITA:
E' un contratto che ha per oggetto il trasferimento della
proprietà di una cosa verso il corrispettivo di una somma di
denaro (prezzo). La vendita è un contratto consensuale. Per
il suo perfezionamento non occorre la consegna della cosa; la
consegna costituisce una delle obbligazioni del venditore.
VIZI (della cosa):
La garanzia per
i vizi concerne l'immunità della cosa da difetti che la
rendono inidonea all'uso o ne diminuiscono in modo
apprezzabile il valore
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